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Statuto e norme regolamentari della S.A.T.

Di seguito si riportano Statuto e norme regolamentari della Società degli Alpinisti Tridentini (approvati dall'Assemblea Generale dei Delegati SAT il 17 aprile 2004).

 

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

 

Art. 1. - Costituzione e scopi

1. La SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.), Associazione munita di personalita' giuridica di diritto privato, stata fondata in Madonna di Campiglio nell'anno 1872 per iniziativa di Nepomuceno Bolognini e Prospero Marchetti; una libera associazione di persone operante nell'ambito della Provincia di Trento; strumento di unione fra l'esplorazione sportiva dei monti e l'antica cultura delle valli ed ha per scopo:

a) l'alpinismo in ogni sua manifestazione;

b) la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;

c) la tutela del loro ambiente naturale;

d) il sostegno alle popolazioni di montagna.

2. La SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) che entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, ha un proprio autonomo patrimonio, che amministra in liberta' di iniziativa e di azione con la propria organizzazione, cosi' come previsto da specifica norma statutaria del C.A.I.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro, indipendente, apolitica ed aconfessionale: ha durata illimitata.

 

Art. 2 - Denominazione e stemma

La denominazione SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) e lo stemma appartengono all'Associazione per tradizione storica.

 

Art. 3 - Struttura organizzativa

1. La SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) costituita dai Soci, riuniti in Sezioni ai sensi del presente Statuto.

2. Sono organi istituzionali dell'Associazione: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Centrale, il Presidente dell'Associazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale.

3. Le cariche sociali sono gratuite.

 

Art. 4 - Sede Sociale - Anno Sociale

1. La sede sociale e legale, con l'archivio storico e la biblioteca, in Trento, via Manci n.57, ove sono posti anche gli uffici amministrativi.

2. L'anno sociale decorre dall1 gennaio al 31 dicembre.

 

 

TITOLO II

PATRIMONIO

 

Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio sociale costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari;

2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici; da altre donazioni, proventi e lasciti;

3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale;

4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere

depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione stessa;

5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali o di quelle sociali statutariamente previste; vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

 

 

TITOLO III

SOCI

 

Art. 6 - Categorie di soci

1. I soci dell'Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e vitalizi. Non sono ammesse altre categorie di soci e nuovi soci vitalizi.

a) Soci onorari, cittadini italiani o stranieri, vengono cosi' identificati per aver acquisito alte benemerenze per l'alpinismo o per l'Associazione; hanno i diritti del socio ordinario;

b) Soci benemeriti sono gli enti pubblici e privati, le societa', le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che apportano un notevole contributo all'Associazione;

c) Soci ordinari sono le persone di eta' maggiore di anni diciotto;

d) Soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di eta' maggiore di anni diciotto;

e) Soci giovani sono i minori di anni diciotto.

2. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo della Sezione, alla quale stata chiesta l'ammissione stessa. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

 

Art. 7 - Diritti del socio

1. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della loro Sezione, nonche' a tutte le attivita' dell'Associazione e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari.

2. I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonche' ad assumere incarichi nell'Associazione, salvo le limitazioni imposte dal presente statuto.

3. E' ammessa l'iscrizione a soci anche di cittadini stranieri.

 

Art. 8 - Obblighi del socio

1. Ciascun socio, ordinario, familiare e giovane deve corrispondere alla Sezione presso la quale intende iscriversi o iscritto:

a) la quota di ammissione;

b) la quota associativa annuale;

c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attivita' annuale o pluriennale; stabiliti dall'Assemblea dei Delegati.

2. L'iscrizione personale e non trasmissibile.

3. L'appartenenza all'Associazione implica l'obbligo di osservare lo statuto dell'Associazione e del Club Alpino Italiano, le relative norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dagli organi sociali.

4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attivita' in nome e per conto dell'Associazione o del C.A.I., se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale dell'Associazione o del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.

5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.

 

Art. 9 - Cessazione della qualit di socio

La qualita' di socio cessa per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosita' o per radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell'Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.

 

 

TITOLO IV

SEZIONI

 

Art. 10 - Costituzione della Sezione e del Gruppo

1. La costituzione di una Sezione deve essere richiesta con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori maggiorenni, che dichiarino di iscriversi quali soci aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione ed e' deliberata dal Consiglio Centrale con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

2. In casi particolari il Consiglio Centrale puo' autorizzare, con il voto unanime dei componenti, la costituzione di una Sezione, anche se richiesta da un numero inferiore di soci promotori. Se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali, previo parere delle Sezioni gia' esistenti nell'ambito territoriale del Comune, il Consiglio Centrale puo' autorizzare la costituzione di Sezioni di sobborgo.

3. Ferme restando le Sezioni gia' costituite, in un medesimo Comune non puo' esistere, di norma, che una sola Sezione.

4. Alle Sezioni vietato di svolgere opera di proselitismo nella zona di attivita' di altra Sezione.

5. Le nuove Sezioni prendono nome dal Comune ove si costituiscono, premessa sempre la denominazione S.A.T.. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Centrale.

6. Date le particolari caratteristiche della Sezione Coro della S.A.T., della stessa fanno parte i soli coristi in attivita'. Sono riconosciute le Sezioni S.U.S.A.T. e S.O.S.A.T. per tradizione storica.

7. Ricorrendo particolari circostanze o esigenze locali, e' facolta' del Consiglio Centrale deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la costituzione nell'ambito di una Sezione di un gruppo locale; il gruppo deve avere un numero sufficiente di soci da assicurare una normale attivita'.

8. La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere inoltrata al Consiglio Centrale, corredata dal relativo parere, dalla Sezione territorialmente competente.

9. L'eventuale trasformazione di un Gruppo in Sezione puo' essere autorizzata dal Consiglio Centrale, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, non prima del compimento di un quinquennio dalla costituzione e sentito il parere della Sezione territorialmente competente.

 

Art. 11 - Autonomia e regolamento sezionale

1. Ogni Sezione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, gode di piena autonomia e di piena liberta' di iniziativa e di azione; ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.

2. Essa puo' assumere un proprio regolamento, purche' non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione; il regolamento sezionale va approvato dalla Assemblea, che e' l'organo sovrano della Sezione, a maggioranza semplice, esclusi nel computo gli astenuti.

3. Detto regolamento e le sue modifiche non saranno esecutive, se non dopo la ratifica del Consiglio Centrale.

4. E' vietato alle Sezioni di costituire gruppi di non soci.

 

Art. 12 - Patrimonio della Sezione

1. Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dai proventi derivanti dal riparto delle quote sociali, da eventuali sovvenzioni o lasciti in denaro o in beni mobili, da proventi derivanti dalla gestione dei rifugi affidati alla Sezione con delibera del Consiglio Centrale, dai beni mobili ed attrezzature; la Sezione non puo' essere proprietaria di beni immobili o titolare di diritti reali.

2. La gestione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.

3. Ogni Sezione e' tenuta alla redazione di un rendiconto annuale ed alla conservazione del libro inventari.

4. Per le obbligazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia verso terzi che verso i soci, il patrimonio sezionale e in solido le persone che hanno deliberato od agito in nome e per conto della Sezione.

5. L'esercizio sociale della Sezione annuale e si chiude al 31 dicembre.

 

Art. 13 - Assemblea della Sezione

1. All'Assemblea ordinaria della Sezione possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri soci.

2. L'Assemblea sezionale ordinaria e' convocata dal Consiglio Direttivo, di regola, una volta all'anno entro il mese di febbraio.

3. Per la validita' della convocazione dell'Assemblea ordinaria, almeno 15 giorni prima deve essere esposto avviso all'albo della Sezione e fatta comunicazione scritta ai soci aventi diritto al voto; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonche' gli argomenti da trattare.

4. Oggetto dell'Assemblea ordinaria della Sezione sono:

a) le deliberazioni sull'attivita' sociale e finanziaria;

b) l'elezione del Consiglio Direttivo della Sezione, dei Revisori dei Conti e dei Delegati all'Assemblea generale dell'Associazione, salvo la facolta' di delegare la nomina di questi ultimi al Consiglio Direttivo;

c) la discussione e le deliberazione su eventuali proposte di soci, presentate per iscritto almeno sette giorni prima dell'Assemblea ed inserite nel nuovo ordine del giorno, che verra' esposto all'albo sociale;

d) lo scioglimento della Sezione.

 

Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per rappresentanza. Per lo scioglimento della Sezione necessaria la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

2. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo di delega scritta, da altro socio avente diritto al voto; e' ammessa, quindi, una sola delega per socio.

3. In apertura dei lavori l'Assemblea elegge il proprio Presidente, il segretario e tre scrutatori.

4. Le votazioni si fanno per alzata di mano, nel rispetto delle deleghe presenti, a meno che un quarto dei presenti aventi diritto al voto non domandi la votazione per scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda segreta.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi nel computo gli astenuti.

6. Le deliberazioni Assembleari sono documentate mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

7. L'esito dello scrutinio per l'elezione delle cariche sociali verra' reso pubblico dal Presidente dell'Assemblea, che, nei quindici giorni successivi, provvedera' a convocare la prima riunione degli eletti.

8. Il verbale dell'Assemblea ed il risultato dell'elezione alle cariche sezionali devono essere prontamente trasmessi al Consiglio Centrale dell'Associazione a cura del Presidente dell'Assemblea o, in difetto, dal Presidente della Sezione.

 

Art. 15 - Consiglio Direttivo della Sezione

1. La Sezione viene retta da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci; dura in carica al massimo tre anni e si compone, conteggiando solo i soci ordinari e familiari regolarmente iscritti nell'anno precedente da:

a) non meno di cinque membri fino a 150 soci;

b) non meno di sette membri da 151 a 500 soci;

c) non meno di nove membri oltre i 500 soci.

I membri, soci di eta' maggiore degli anni 18 ed appartenenti alla Sezione da almeno due anni consecutivi possono accedere alle cariche sociali. Alla scadenza sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere; tali cariche sociali non possono essere ricoperte dalla stessa persona per oltre nove anni consecutivi; si puo' essere rieletti alla stessa carica dopo almeno tre anni di intervallo.

2. Del Consiglio Direttivo non possono far parte, di regola, piu' componenti di uno stesso nucleo familiare.

3. Venendo a mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, viene eletto il Socio con piu' anzianita' nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianita' di iscrizione, viene eletto il piu' anziano di eta'.

4. Il Consiglio Direttivo regge la Sezione nel rispetto delle normative statutarie e regolamentari, attenendosi altresi' alle direttive degli organi istituzionali.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a sola maggioranza dei componenti presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vicepresidente.

6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente della seduta. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed ai verbali normato dal regolamento.

7. Il membro del Consiglio Direttivo, assente non giustificato per tre volte alle riunioni, decade dalla carica.

8. I membri del Consiglio Direttivo, salvo abbiano fatto constatare a verbale il loro dissenso, rispondono solidamente del loro operato anche verso i terzi.

9. Il Presidente o in caso di suo motivato impedimento il Vicepresidente, e' il rappresentante legale del Sodalizio e e' gli attribuita la firma sociale.

10. Nel caso di inattivita' o per gravi irregolarita', il Consiglio Centrale puo' deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del Consiglio Direttivo della Sezione. Le modalita' relative sono normate dall'art. 26.

11. Non puo' partecipare alle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione, aventi ad oggetto particolari operazioni, chi per le stesse abbia un interesse, anche provvisorio, proprio o dei propri familiari sino al terzo grado.

12. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facolta' di promuovere o di revocare la costituzione di Commissioni e Gruppi Tecnici per lo svolgimento di attivita' attinenti agli scopi sociali, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le Commissioni ed i Gruppi cosi' costituiti rispondono del loro operato al Presidente della Sezione.

 

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione

1. L'Assemblea della Sezione nomina tra i suoi soci tre Revisori dei Conti, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo della Sezione stessa; sono rieleggibili ed hanno compiti analoghi a quelli dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

2. Non possono far parte, di regola, in qualita' di membri del Collegio dei Revisori dei Conti i soci parenti entro il terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.

 

Art. 17 - Scioglimento della Sezione

1. Il Consiglio Centrale puo' deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, lo scioglimento di una Sezione, su richiesta dell'Assemblea della stessa, per gravi infrazioni statutarie, per morosita', per inattivita' e impossibilita' di funzionamento degli organi sociali o per eccessiva riduzione del numero dei soci. Le modalita' relative sono normate dall'art. 26.

2. In difetto di ricostruzione della Sezione entro tre anni, il patrimonio resta acquisito dall'Associazione.

 

 

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 18 - Costituzione e compiti

1. L'Assemblea generale dei Delegati, organo sovrano dell'Associazione, costituita dai Presidenti delle Sezioni, quali Delegati di diritto, e dai soci maggiorenni designati in qualita' di Delegati dalle assemblee ordinarie delle Sezioni.

2. Il numero dei Delegati eletti per ogni Sezione si determina in ragione di un delegato ogni 100 soci o frazione non inferiore a 50 soci; il calcolo si determina in base al numero dei soci in regola col pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

3. Ogni delegato, sia di diritto che eletto, puo' disporre oltre che del proprio voto, del voto di un altro Delegato della Sezione a cui appartiene.

4. Alle Assemblee dei Delegati possono, comunque, assistere tutti i soci dell'Associazione, senza per avere diritto di voto o di intervento.

5. L'Assemblea ordinaria dei Delegati:

a) delibera sui programmi di attivita' e sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale, purche' posti all'ordine del giorno;

b) delibera sulla relazione morale del Presidente;

c) delibera sul bilancio consuntivo e sul conto economico di previsione dell'Associazione;

d) elegge il Consiglio Centrale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale;

e) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea generale del C.A.I., salva la facolta' di delega, per questa scelta, al Consiglio Centrale;

f) delibera l'eventuale alienazione di rifugi;

g) delibera l'assunzione di quote o partecipazioni in altre societa' od enti, aventi fini analoghi, affini o complementari;

h) nomina, su proposta del Consiglio Centrale, i Soci onorari;

i) delibera la sede e la data del Congresso annuale dell'Associazione, salvo facolta' di delega al Consiglio Centrale;

j) ratifica le modifiche alle Norme regolamentari;

k) stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico dei soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali; L'Assemblea straordinaria dei Delegati approva e modifica lo Statuto dell'Associazione.

 

Art. 19 - Modalita' di funzionamento

1. L'Assemblea ordinaria dei Delegati ha luogo, di regola, entro il mese di marzo di ogni anno, ovvero quando il Consiglio Centrale o il Collegio dei Revisori dei Conti lo giudichi necessario.

2. L'Assemblea ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei Delegati in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti, esclusi dal computo i voti di astensione. Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto, presentate dal Consiglio Centrale; le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate solo per iscritto al Consiglio Centrale anche dai Consigli Direttivi di un numero di sezioni, che rappresentino almeno un quinto dei soci con diritto di voto, quali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Assemblea dovra' essere tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Delegati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.

5. Ogni Assemblea dei Delegati, validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finche' il presidente dell'Assemblea ne dichiari chiusi i lavori.

 

 

TITOLO VI

CONSIGLIO CENTRALE DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 20 - Composizione

1. Il Consiglio Centrale composto di diciassette membri, soci ordinari o familiari da almeno dieci anni, eletti dall'Assemblea dei Delegati a scheda segreta; i membri sono scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione Elettorale; i Delegati hanno facolta' di votare altri nominativi in aggiunta a quelli espressi dalla Commissione Elettorale.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati successivi; possono essere rieletti dopo un triennio di interruzione. Venendo a mancare un membro del Consiglio Centrale, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. I nuovi eletti assumono l'anzianita' dei sostituiti.

3. In caso di parita' di voti, viene eletto il Socio con piu' anzianita' nel sodalizio. In caso di soci con la stessa anzianita' di iscrizione, viene eletto il piu' anziano di eta'.

 

Art. 21 - Compiti

Il Consiglio Centrale, oltre a disimpegnare i compiti demandatigli dallo Statuto, dalle norme regolamentari e dall'Assemblea dei Delegati, assolve le seguenti attribuzioni specifiche:

a) elegge tra i propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell'Associazione, i due Vicepresidenti ed il Segretario; la presidenza e le due vicepresidenze non possono essere ricoperte dalla stessa persona nella stessa carica oltre due mandati consecutivi. Il Presidente e i due Vicepresidenti possono essere rieletti dopo almeno un triennio di interruzione;

b) formula la linea politica ed i documenti ufficiali dell'Associazione, in ottemperanza allo Statuto ed alle indicazioni dell'Assemblea dei Delegati;

c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facolta' di nominare delegati per particolari atti. Delibera sulla destinazione delle entrate sociali, dei contributi dei soci benemeriti e di qualsiasi altra somma che venga erogata all'Associazione da enti o privati;

d) discute ed approva il conto economico di previsione sulla base dei programmi di attivita' e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, discute ed approva il bilancio consuntivo che sottopone alla discussione e approvazione dell'Assemblea dei Delegati, corredandoli delle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) determina ulteriori compiti della Giunta esecutiva, non previsti dal Regolamento e nomina i membri della stessa;

f) tratta tutti i problemi di carattere generale relativi allattivita' sociale dell'Associazione e provvede ad approvare o modificare le norme regolamentari;

g) delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti dell'Associazione, nei servizi o commissioni di enti pubblici o privati;

h) costituisce, anche su proposta delle Sezioni, conferma, unifica o sopprime, organi tecnici consultivi centrali, commissioni ed altri organismi a carattere consultivo. Convoca eventualmente i presidenti delle commissioni o degli organismi alle proprie riunioni;

i) nomina i consiglieri esperti, purche' soci ordinari, in numero non superiore a quattro, che abbiano competenza in particolari settori di interesse per l'Associazione; detti consiglieri hanno compiti consultivi e durano in carica per il solo periodo di mandato del Consiglio che li ha eletti;

j) precisa i compiti e le attribuzioni del Segretario;

l) esamina ed approva i programmi di attivita' degli organi tecnici centrali;

m) ratifica i Regolamenti sezionali;

n) delibera, ove ricorra la situazione prevista dall'art. 15 comma 9, la sospensione del Consiglio Direttivo sezionale e la nomina del commissario;

o) cura la redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l'archivio storico e la biblioteca;

p) regola i rapporti con il personale degli uffici amministrativi centrali;

q) eroga sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 26;

r) convoca l'Assemblea dei Delegati;

s) determina la quota associativa annuale, sulla base dell'analoga delibera del CAI;

t) stabilisce la percentuale della quota sociale, destinata alle Sezioni;

u) convoca le riunioni annuali dei presidenti delle sezioni;

v) conferisce con voto unanime di tutti i suoi componenti l'aquila doro con brillante, a Soci che hanno acquisito particolari e importanti benemerenze nel Sodalizio;

w) propone all'Assemblea dei Delegati le candidature a Socio Onorario e nomina i Soci Benemeriti;

z) delibera eventuali cambi di destinazione d'uso dei rifugi e l'affidamento della gestione degli stessi a terzi.

 

Art. 22 - Modalita' di funzionamento

1. Il Consiglio Centrale viene convocato, di regola, una volta al mese dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi particolari puo' essere convocato da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno otto membri, oltre al Presidente o ad un Vicepresidente, che presiede la riunione.

3. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; la votazione e' a scheda segreta, qualora un consigliere lo richieda o quando la votazione si riferisca ad una persona.

4. I membri del Consiglio Centrale sono responsabili nei confronti dell'Associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

5. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Il diritto di accesso ai verbali normato dal Regolamento.

6. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Centrale, decadono dalla carica.

7. Non puo' partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione dell'Associazione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado.

 

Art. 23 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio Centrale e della Giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, ha la firma sociale e presenta la relazione annuale sull'attivita' sociale all'Assemblea dei Delegati.

2. In caso di assenza o impedimento e' sostituito da uno dei due Vicepresidenti; il Presidente ed i Vicepresidenti non possono coprire contemporaneamente la carica di Presidenti di Sezione; il Presidente ed i Vicepresidenti devono appartenere a Sezioni diverse.

 

Art. 24 - Giunta esecutiva dell'Associazione

1. Membri di diritto della Giunta esecutiva sono il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario, ad essi si aggiungono quattro Consiglieri, eletti dal Consiglio Centrale con voto segreto.

2. La Giunta e' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.

3. I compiti della Giunta sono fissati dalle norme regolamentari. E peraltro facolta' del Consiglio Centrale delegare alla giunta altri compiti.

4. Per la validita' delle sedute di Giunta e' necessaria la presenza del Presidente, o di uno dei Vicepresidenti, e di tre membri. La Giunta si riunisce di regola due volte al mese.

5. Le deliberazioni della Giunta, assunte con almeno quattro voti favorevoli, devono essere verbalizzate dal segretario o da un membro a cio' delegato e sottoscritte congiuntamente dal Presidente. In caso di parita', il voto del Presidente e' determinante.

 

 

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

Art. 25 - Facolta' del Consiglio Direttivo Sezionale

Il Consiglio Direttivo Sezionale propone al Consiglio Centrale dell'Associazione l'ammonizione orale o scritta, la sospensione temporanea dall'attivita', dalla frequenza della sede sezionale e dalla partecipazione alle manifestazioni sociali o la radiazione dei soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza.

 

Art. 26 - Facolta' del Consiglio Centrale verso i soci

1. Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale:

a) puo' infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;

b) puo' sospendere inappellabilmente, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza alla sede, dall'attivita' e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;

c) puo', nei casi piu' gravi, deliberare la radiazione di un socio. Analoga facolta' prevista per il Consiglio Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano;

2. Contro la radiazione ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, al Collegio dei Probiviri dell'Associazione o al Collegio dei Probiviri del CAI, a seconda di quale organo abbia deliberato il provvedimento, il quale decidera' in merito entro sessanta giorni.

3. Il provvedimento definitivo di radiazione sara' comunicato, oltre che all'interessato, a tutte le sezioni dell'Associazione.

 

Art. 27 - Facolta' del Consiglio Centrale verso le Sezioni

1. Nel caso di inattivita' o per gravi irregolarita' di un Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale puo' deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina per l'ordinaria amministrazione di un Commissario, possibilmente tra i soci ordinari della Sezione.

2. Entro i tre mesi dalla nomina, il Commissario deve convocare l'Assemblea della Sezione per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo o per eventuali altre necessarie deliberazioni.

3. La dichiarazione di decadenza di un Consiglio Direttivo sezionale e la nomina di un commissario, sono immediatamente esecutivi. La dichiarazione di decadenza puo' essere impugnata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, con ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, da almeno la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio decaduto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende la procedura di nomina di un commissario.

4. In caso di eccezionale gravita', il Consiglio Centrale dell'Associazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, puo' disporre lo scioglimento di una Sezione.

5. La dichiarazione di scioglimento di una Sezione, da parte del Consiglio Centrale dell'Associazione, puo' essere impugnata, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dal Consiglio Direttivo della Sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al Collegio dei Probiviri.

6. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, e' ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della decisione, al Collegio dei Probiviri del CAI.

 

 

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 28 - Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti l'organo di controllo dell'Associazione.

2. Si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci ordinari da almeno 10 anni di iscrizione consecutiva dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', eletti dall'Assemblea dei Delegati e scelti tra i nominativi proposti dalla Commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Centrale ed alle Assemblee dei Delegati.

5. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

6. E' compito dei Revisori dei Conti:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Delegati;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'associazione e, ove nel caso, delle Sezioni;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e del Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarita' contabili e amministrative o di impossibilita' di funzionamento del Consiglio Centrale.

 

Art. 29 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri l'organo giudicante dell'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati tra i soci ordinari con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di eta' non inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione elettorale.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi.

4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

5. I Probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito

dell'Associazione relativamente ai rapporti sociali.

6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, salvo i casi di radiazione di un socio, di decadenza di un Consiglio sezionale e di scioglimento di una Sezione, ove ammesso ricorso, in secondo grado, al Collegio dei Probiviri del CAI.

7. Il Proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al Collegio, sostituito da un Proboviro supplente.

 

 

TITOLO IX

COMMISSIONE ELETTORALE

 

Art. 30 - Composizione e compiti

1. La Commissione Elettorale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati su proposta del Consiglio e sentite le Sezioni, dall'Assemblea ordinaria dei Delegati tra i soci maggiorenni con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva. La Commissione dura in carica tre anni e viene nominata l'anno precedente l'Assemblea elettiva. I componenti della Commissione Elettorale sono rieleggibili.

2. I membri nominati eleggono il proprio Presidente.

3. La Commissione Elettorale, sentite le Sezioni, ha il compito di verificare i requisiti di eleggibilita', di valutare ed indicare i nominativi di almeno 25 soci da proporre all'Assemblea per la nomina a Consiglieri Centrali dell'Associazione nonche' dei candidati per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

4. Provvede all'allestimento della lista dei candidati ed alla predisposizione delle schede elettorali.

5. Dovra' attenersi, per quanto possibile, ad una proposta di nominativi la piu' rappresentativa dell'intero ambito territoriale dell'Associazione.

 

 

TITOLO X

CARICHE ELETTIVE

 

Art. 31 - Eleggibilita'

1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o periferiche, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere persone di capacita' e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto sociale.

2. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.

 

 

TITOLO XI

CONGRESSO DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 32 - Congresso annuale

1. Ogni anno il Consiglio Centrale provvede alla convocazione del Congresso di tutti i soci della S.A.T. per cementare i vincoli di solidarieta' e trattare di problemi inerenti l'attivita' sociale.

2. La sede e la data del congresso sono decise annualmente dall'Assemblea dei Delegati.

 

 

TITOLO XII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 33 - Modalita' applicative

1. Lo scioglimento dell'Associazione deliberato da apposita Assemblea dei Delegati, la quale dovra' anche decidere per la destinazione dell'intero patrimonio sociale, compreso quello delle Sezioni, ad altra associazione di promozione sociale, o comunque Ente con fini di utilita' sociale.

2. Lo scioglimento dell'Associazione deliberato con un'Assemblea che validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, del settantacinque per cento dei Delegati e che delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti, ivi comprese le deleghe. Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.

 

 

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 34 - Statuto dell'Associazione - Regolamenti delle Sezioni

1. Con l'approvazione del presente Statuto decadono le precedenti normative statutarie dell'Associazione, nonche' i regolamenti delle Sezioni, delle commissioni e dei gruppi, ove in contrasto con le norme del presente Statuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e Norme Regolamentari si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I.

 

 

NORME REGOLAMENTARI

SCOPI

 

Art. 1

La Societa' degli Alpinisti Tridentini, per conseguire gli scopi indicati dall'art. 1 dello Statuto e per cementare lo spirito di amicizia, solidarieta' e collaborazione tra i propri soci e per garantire agli stessi una serena ed appagante partecipazione alla vita sociale:

a) tutela gli interessi generali dell'alpinismo e collabora con tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi all'alpinismo;

b) promuove l'educazione spirituale e l'istruzione tecnica degli alpinisti, specialmente dei giovani, anche nel mondo della scuola, mediante la pratica dell'escursionismo, dell'alpinismo, dello scialpinismo e della speleologia; con l'organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, di scuole e di corsi, di conferenze e riunioni didattiche;

c) facilita le escursioni alpine, costruendo e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi fissi, sentieri a altre opere alpine;

d) provvede alla formazione di istruttori di escursionismo, di alpinismo, di scialpinismo e di speleologia e alla loro organizzazione;

e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo;

f) assume iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e cio' per mantenere incontaminate talune zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico; promuove la propaganda per la protezione della natura alpina;

g) promuove la compilazione di guide, monografie, cartografie di interesse alpinistico; pubblica il bollettino sociale, cura l'ordinamento della propria biblioteca, dell'archivio storico e del museo;

h) favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna, anche in collaborazione con societa', enti e privati;

i) promuove iniziative di solidarieta' a vantaggio di popolazioni montane europee ed extraeuropee;

j) assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

 

 

STEMMI E DISTINTIVI

 

Art. 2

1. L'Associazione adotta lo stemma combinato della S.A.T. e del C.A.I., sormontato da un'aquila ad ali spiegate, il motto EXCELSIOR e la stella del C.A.I.

2. Ogni Sezione deve esporre nella sua sede lo stemma dell'Associazione.

3. Tutti i distintivi sono forniti alle Sezioni esclusivamente dalla sede legale contro rimborso della spesa.

4. I modelli dei distintivi sociali sono approvati dal Consiglio Centrale dell'Associazione.

5. Il socio di qualsiasi categoria, iscritto da venticinque o da cinquanta anni, riceve uno speciale distintivo.

6. Il Consiglio Centrale della S.A.T. ha la facolta' di autorizzare l'affiliazione all'Associazione e l'uso dello stemma sociale a rifugi ed alberghi privati; in via eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunita', ha facolta' di autorizzare l'uso dello stemma sociale a terzi.

 

 

SOCI ONORARI

 

Art. 3

Il cittadino italiano o straniero, proposto alla nomina di socio onorario dal Consiglio Centrale dell'Associazione all'Assemblea ordinaria di Delegati, deve avere acquisito alte benemerenze per l'alpinismo o per la stessa Associazione; intendendo per quest'ultima l'avere svolto un'effettiva attivita' collaborativa, personale e prolungata, nell'ambito dell'organizzazione centrale, di una o piu' sezione, o del Soccorso Alpino, si che il candidato risulti aver servito con passione e dedizione la causa dell'alpinismo, contribuendo efficacemente all'attuazione degli scopi sociali.

 

Art. 4

1. La candidatura a socio onorario dev'essere presentata al Consiglio Centrale dell'Associazione per iscritto, da almeno due consiglieri, accompagnata da un'esauriente motivazione e comunicata a tutti i consiglieri centrali almeno tre mesi prima della riunione in cui il consesso sara' chiamato a decidere sull'accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta all'Assemblea dei delegati.

2. Il Consiglio Centrale dell'Associazione votera' a scheda segreta e la candidatura sara' considerata accolta se avra' ottenuto una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

3. Presso la sede legale viene conservato un apposito albo d'onore.

 

 

SOCI BENEMERITI

 

Art. 5

1. La candidatura a socio benemerito deve essere presentata per iscritto al Consiglio Centrale dell'Associazione da almeno due consiglieri.

2. Il Consiglio Centrale dell'Associazione votera' a scheda segreta e la candidatura sara' accolta, se avra' ottenuto una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

3. I soci sono iscritti presso la sede legale dell'Associazione.

 

 

SOCI ORDINARI, FAMILIARI E GIOVANI

 

Art. 6

1. Chiunque intenda far parte del Sodalizio deve presentare domanda, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modello, controfirmato da almeno un socio, appartenente alla Sezione da non meno di due anni, al Consiglio della Sezione presso la quale desidera essere iscritto e deve pagare la quota stabilita per la categoria, a cui chiede di far parte. Se minore di eta', la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potesta'.

2. La quota di ammissione include il costo della tessera, il costo del distintivo sociale, il costo della copia dello Statuto e del Regolamento, che vengono consegnati all'atto dell'iscrizione; la quota associativa annuale comprensiva delle pubblicazioni sociali e delle coperture assicurative.

3. Chi chiede l'iscrizione a socio familiare deve indicare il nominativo del socio ordinario della stessa Sezione con il quale convive e il relativo grado di parentela.

4. I soci ordinari, familiari e giovani, per passare da una Sezione all'altra, devono chiedere il nullaosta alla Sezione di provenienza.

5. Nel corso dello stesso anno sociale si puo' essere iscritti all'Associazione presso una sola Sezione.

6. La Sezione dopo l'accettazione comunica alla segreteria generale i dati anagrafici e associativi del nuovo socio e le variazioni successive.

 

Art. 7

1. Il socio riceve dalla Sezione a cui e' iscritto la tessera di riconoscimento con le proprie generalita', l'indirizzo e la categoria di appartenenza. La tessera per essere valida deve essere munita di fotografia, firmata dal socio; siglata dal Presidente Generale del C.A.I. e dal Presidente dell'Associazione, timbro della Sezione e munita dal bollino dell'anno in corso.

2. Al compimento del venticinquesimo, rispettivamente del cinquantesimo anno di iscrizione all'Associazione, spetta al socio apposito diploma di benemerenza con stemma.

3. Le tessere, i diplomi e i moduli per le domande d'iscrizione e per la denuncia degli iscritti sono forniti dalla segreteria dell'Associazione.

4. Puo' essere istituito presso le Sezioni un albo d'onore per iscrivere anche alla memoria i nomi dei soci che abbiano acquisito speciali meriti alpinistici.

 

 

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

 

Art. 8

1. I soci ordinari, familiari e giovani, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto:

a) ad usufruire dei rifugi dell'Associazione e del Club Alpino Italiano a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

b) ad usufruire delle strutture delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali stabilito trattamento di reciprocita' con l'Associazione e con il C.A.I.;

c) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e geografico;

d) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi tecnici e a tutte le manifestazioni didattiche, subordinatamente all'adesione degli specifici regolamenti;

e) ad usufruire della polizza assicurativa, stipulata dal C.A.I. o dall'Associazione;

f) ad avere libero ingresso nelle sedi sociali delle Sezioni;

g) a ricevere le pubblicazioni sociali a lui spettanti;

h) a portare il distintivo sociale e, quando ci sia stato consentito dal Consiglio Centrale dell'Associazione, a fregiare dello stemma sociale una propria pubblicazione o una propria opera d'ingegno;

i) i Soci familiari e giovani non godono dei diritti del punto g).

2. I soci ordinari, familiari e giovani possono aggregarsi ad altre Sezioni dell'Associazione. Ad accettazione della domanda spetta loro il pagamento di una quota fissata dalle singole Sezioni. Agli aggregati verra' rilasciato da parte delle sezioni apposito tesserino. L'aggregato non puo' esercitare l'elettorato attivo e passivo, ne' assumere incarichi nella Sezione a cui aggregato.

3. I soci AGAI e CAAI possono associarsi a Sezioni dell'Associazione versando alle stesse, a domanda accettata, la quota parte sezionale di socio ordinario. Tale ammissione da' diritto ai soci AGAI e CAAI a poter assumere la qualita' di socio ordinario con i diritti previsti dallo Statuto per i soci ordinari. Le Sezioni sono tenute a notificare al Consiglio Centrale dell'Associazione i nominativi degli associati AGAI e CAAI. Gli associati delle Sezioni AGAI e CAAI non concorrono a formare il conteggio del numero dei soci dell'Associazione per la ripartizione dei Delegati alle assemblee del CAI.

 

Art. 9

Il socio, entro il 15 marzo di ogni anno, deve corrispondere la quota sociale nell'ammontare fissato dall'Assemblea dei Delegati della S.A.T., dopo tale data non risulta piu' coperto dall'assicurazione.

 

Art. 10

1. Ogni anno la segreteria generale consegna a ciascuna Sezione, in deposito fiduciario, un congruo numero di bollini per l'anno successivo.

2. La Sezione consegna i bollini ai soci contro pagamento della quota associativa e fa pervenire all'Associazione gli elenchi nominativi dei soci con gli importi della quota parte associativa dovuta al C.A.I. e la quota parte riservata all'Associazione.

3. L'efficacia delle iscrizioni decorre dal giorno successivo a quello di arrivo alla sede legale dell'Associazione degli elenchi dei nominativi con le relative quote.

4. Il termine per la restituzione dei bollini non esitati e' fissata al 31 ottobre, quelli non restituiti nei termini, vengono addebitati alla Sezione.

 

 

SEZIONI

 

Art. 11

1. La domanda di costituzione di una nuova Sezione dev'essere presentata al Consiglio Centrale dell'Associazione, accompagnata da un elenco dei promotori, non di minore eta', con le loro generalita', eta', firme ed eventuale qualifica di socio. Il Consiglio Centrale dell'Associazione provvede, sentite le sezioni vicine, entro novanta giorni.

2. Non appena comunicata l'approvazione da parte del Consiglio Centrale dell'Associazione, i promotori, non soci, devono versare alla segreteria generale l'importo della quota sociale e delle tessere corrispondenti al numero dei proponenti, e solo allora la nuova Sezione avra' effettivo riconoscimento in seno all'Associazione.

3. L'anzianita' della Sezione decorre dalla data della ratifica da parte del Consiglio Centrale dell'Associazione.

 

Art. 12

1. Le Sezioni devono promuovere il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Delegati, mediante l'opera dei propri soci, attraverso l'organizzazione sezionale e con tutti i mezzi a loro disposizione.

2. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria agli immobili, affidati alla Sezione dal Consiglio Centrale dell'Associazione, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio stesso, cui spetta il controllo tecnico ed amministrativo.

3. Nessuna sovvenzione per detti lavori potra' essere accordata, se non dopo l'approvazione del progetto dell'opera e del preventivo di spesa relativi, da parte del Consiglio Centrale dell'Associazione e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione dei lavori.

 

Art. 13

1. Nel momento della verifica poteri, ai soli soci con diritto di voto, viene consegnato, a cura del Presidente o di un suo delegato, un cartello con la scritta 1; ai soci portatori anche di delega, un cartello con la scritta 2.

2. Alla richiesta di votazione, da parte del Presidente dell'Assemblea, si alzeranno i cartelli. In caso di votazione a scheda segreta, ai portatori di delega dovranno essere consegnate due schede.

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE

 

Art. 14

Alle riunioni dei Consigli Direttivi Sezionali possono essere invitate, oltre ai soci, anche persone estranee, qualora sia ritenuto utile e necessario l'interpello su particolari argomenti: questi non hanno diritto di voto.

 

Art. 15

1. Il Presidente della Sezione entro 15 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo deve comunicare alla Presidenza dell'Associazione la composizione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti. Dovra' inoltre inviare annualmente alla Presidenza dell'Associazione una relazione riassuntiva dell'attivita' svolta nell'anno precedente ed i relativi bilanci.

2. La sezione deve inviare alla Presidenza dell'Associazione l'eventuale regolamento sezionale o le sue modifiche per la ratifica da parte del Consiglio Centrale dell'Associazione entro un mese dall'approvazione da parte dell'Assemblea sezionale.

 

Art. 16

1. In caso di violazione delle norme statutarie e regolamentari da parte di una Sezione, il Consiglio Centrale dell'Associazione prende gli opportuni provvedimenti atti a reprimere le infrazioni.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio Centrale dell'Associazione puo' sottoporre ad ispezione gli atti, le delibere e le scritture contabili delle Sezioni, delegando all'incarico un membro del Consiglio Centrale o il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

3.I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sezionale possono essere consultati dai soci, presso la sede sociale, previa richiesta alla Presidenza, che non ha la facolta' di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

 

Art. 17

1. Ogni controversia che insorga tra organi dell'Associazione e le sue Sezioni o tra questi e i singoli soci, non potra' essere sottoposta all'autorita' giudiziaria, ne' al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei all'Associazione, se prima non si sara' esaurita nei suoi gradi la controversia avanti i Collegi dei Probiviri.

2. Non e' altresi' ammesso che, perdurando la fase processuale, l'oggetto della controversia e i nominativi delle parti confliggenti vengano rese di pubblica ragione.

 

 

RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

 

Art. 18

1. La riunione costituita dai Presidenti o in loro giustificata assenza dai Vicepresidenti delle Sezioni.

2. La riunione convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Centrale dell'Associazione, a scopo informativo, per esaminare problematiche sociali e sezionali.

 

 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 19

1. L'Assemblea dei Delegati convocata in localita', di volta in volta, scelte dal Consiglio Centrale dell'Associazione.

2. Sono ammessi alla discussione e alla votazione da parte dell'Assemblea dei Delegati solamente gli argomenti all'ordine del giorno.

 

Art. 20

1. Un delegato dell'Assemblea non puo' essere eletto che da una sola Sezione.

2. La Sezione rimasta per qualsiasi motivo priva di delegato procede alla sua surrogazione nella prima Assemblea dei soci o, in caso d'urgenza, con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo.

3. I nomi dei delegati con il loro indirizzo devono essere comunicati alla Presidenza dell'Associazione subito dopo la nomina.

4. Le deleghe devono risultare da comunicazione scritta, firmata dal Presidente della Sezione delegante, e devono essere presentate prima dell'apertura dell'Assemblea alla Commissione per la verifica dei poteri.

 

Art. 21

1. Il Consiglio Centrale dell'Associazione nomina quindici giorni prima del'lAssemblea dei Delegati la Commissione per la verifica dei poteri, composta da almeno tre membri, soci maggiorenni, iscritti da almeno dieci anni all'Associazione.

2. obbligo precisare l'inizio delle operazioni della Commissione per la verifica dei poteri nella stessa convocazione dell'Assemblea dei Delegati.

3. La Commissione per la verifica dei poteri si incarica di predisporre e distribuire i cartelli con i numeri dei voti spettanti ai Delegati.

 

Art. 22

All'ora stabilita dalla convocazione:

a) il Presidente dell'Associazione invita l'Assemblea ad eleggere il proprio presidente, un segretario e tre scrutatori; puo' all'uopo presentare dei nominativi;

b) ogni Delegato ha facolta' di proporsi per dette cariche o di suggerire il nominativo di altri delegati presenti;

c) l'elezione puo' avvenire per acclamazione, oppure, se richiesto anche da un solo delegato, con voto palese. In tal caso lo scrutinio effettuato dal Presidente dell'Associazione con l'eventuale ausilio di altri Consiglieri presenti;

d) il Presidente dell'Assemblea dei Delegati, constatata la validita' della stessa, dirige le discussioni in base all'ordine del giorno, concede e toglie la parola agli intervenuti nella discussione, disciplina l'Assemblea, proclama i risultati delle votazioni ed interprete delle norme che regolano l'Assemblea stessa;

e) il Segretario designato assiste il Presidente dell'Assemblea e cura la compilazione del verbale;

f) gli scrutatori controllano le votazioni, effettuano gli scrutini e trasmettono i risultati al Presidente dell'Assemblea;

g) quando il Presidente ritiene esaurita la disamina di un argomento dichiara chiusa la discussione;

h) le mozioni vengono votate in ordine di presentazione. Sulle mozioni sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto. L'approvazione di una mozione esclude la votazione di mozione contraria o similare;

i) una volta che l'Assemblea ha deliberato su di un argomento, questo non puo' piu' essere riposto in discussione.

 

 

CONSIGLIO CENTRALE DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 23

1. La convocazione del Consiglio viene fatta con comunicazione scritta o telematica da inviare ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente al verbale della seduta precedente, con descritti gli argomenti da trattare; in caso di urgenza la convocazione va fatta, con comunicazione diretta, almeno tre giorni prima.

2. Il Consiglio Centrale dell'associazione ha facolta' di invitare anche non soci alle proprie riunioni.

3. I verbali delle sedute del Consiglio Centrale possono essere consultati dai soci, presso la sede sociale, previa richiesta alla Presidenza, che non ha la facolta' di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci, dei singoli atti consultati.

 

 

GIUNTA ESECUTIVA DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 24

1. La Giunta esecutiva congiuntamente al Presidente:

a) attende alla gestione, alla conservazione e alla tutela del patrimonio dell'Associazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Centrale dell'Associazione;

c) predispone i programmi d'attivita', il progetto di bilancio di previsione, le sue variazioni ed il progetto di bilancio consuntivo;

d) stabilisce le norme sul funzionamento degli uffici amministrativi centrali ed assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, che non rientri nella specifica competenza del Consiglio Centrale dell'Associazione.

2. Per l'attuazione dei propri compiti istituzionali la Giunta puo' avvalersi di un Direttore generale al quale vengono conferite deleghe e assegnate funzioni specifiche.

 

 

COMMISSIONI TECNICHE DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 25

1. I componenti delle Commissioni tecniche vengono scelti per le competenze specifiche e la capacita' nel campo in cui devono operare. Al Consiglio Centrale dell'Associazione compete la nomina dei componenti delle commissioni tecniche, tenuto conto anche delle indicazioni delle Sezioni.

2. L'organizzazione delle Commissioni regolata dal Consiglio Centrale dell'Associazione che emana, per il loro funzionamento, disposizioni e direttive programmatiche.

3. Al Consiglio Centrale dell'Associazione spetta stabilire il numero dei componenti delle commissioni.

4. I componenti delle Commissioni nella prima riunione, convocata dal Presidente dell'Associazione, eleggono fra loro il presidente ed il segretario.

5. I componenti delle Commissioni durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Centrale dell'Associazione che li ha eletti; possono essere riconfermati dal successivo Consiglio Centrale dell'Associazione.

6. Le riunioni delle Commissioni vengono indette dal Presidente o da chi ne fa le veci, dell'esito delle riunioni viene data comunicazione alla Presidenza dell'Associazione.

7. Le Commissioni presentano al Consiglio Centrale dell'Associazione, entro il 31 dicembre, un programma di attivita' per l'anno successivo, corredato dalle relative previsioni di spesa e una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, corredata dal relativo consuntivo.

8. Il Consiglio Centrale dell'Associazione esamina e discute i programmi, i preventivi, le relazioni ed i consuntivi alla luce degli indirizzi programmatici, comunicando poi alle commissioni l'esito delle sue decisioni.

9. I componenti delle Commissioni tecniche, singolarmente o collegialmente, non possono prendere iniziative di pubblicita' o di partecipazione a dibattiti su argomenti nel campo in cui devono operare, senza il preventivo consenso del Consiglio Centrale dell'Associazione.

10. In caso di violazione degli indirizzi programmatici o di iniziative non autorizzate, il Consiglio Centrale dell'Associazione puo' disporre lo scioglimento con effetto immediatamente esecutivo dell'intera commissione.

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 26

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce presso la sede legale dell'Associazione almeno una volta ogni trimestre e tiene il libro dei verbali delle proprie adunanze.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori regola l'attivita' del Collegio e provvede alla sua convocazione.

3. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni del Collegio, decadono dalla carica e vengono sostituiti dai Revisori supplenti, che assumono l'anzianita' dei Revisori sostituiti.

 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 27

1. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente o di chi lo sostituisce.

2. Le riunioni del Collegio sono valide se ad esse intervengono tre componenti, compreso il Presidente.

3. In caso di motivata assenza di uno o due componenti, questi sono sostituiti nella trattazione della vertenza dai supplenti.

4. I componenti del Collegio dei Probiviri assistono all'Assemblea dei Delegati.

 

 

BILANCI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 28

1. I progetti di bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell'Associazione devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio Centrale dell'Associazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio Centrale dell'Associazione in cui verranno discussi.

2. Nel corso dell'esercizio non possono essere prese deliberazioni che comportino maggiori spese senza indicare i mezzi per farvi fronte.

3. La riunione del Consiglio Centrale dell'Associazione, in cui verranno discussi il progetto di bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione, deve precedere di almeno dieci giorni l'Assemblea dei Delegati. Il bilancio deve poi essere comunicato ai Presidenti delle Sezioni, unitamente all'ordine del giorno dell'Assemblea con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio stesso, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

4. Il bilancio consuntivo, il conto economico di previsione ed i relativi allegati devono essere articolati in modo da permettere l'analisi delle attivita', delle passivita', dei conti delle rendite e della spesa, riportando comparativamente i corrispondenti valori, riferiti al bilancio consuntivo dell'anno precedente.

 

 

CONGRESSO ANNUALE DELLASSOCIAZIONE

 

Art. 29

Il Congresso annuale dell'Associazione viene organizzato, di regola la prima domenica di ottobre, da una Sezione designata dall'Assemblea dei Delegati, o per delega della stessa, dal Consiglio Centrale dell'Associazione. Il programma di massima del Congresso deve essere comunicato dalla Sezione designata almeno quattro mesi prima dell'effettuazione della manifestazione al Consiglio Centrale dell'Associazione per la sua approvazione

 

 

MODIFICHE ALLE NORME REGOLAMENTARI

 

Art. 30

Le disposizioni delle presenti norme regolamentari possono essere modificate con le modalita' previste dallo Statuto sociale.

 

Art. 31

Le modifiche regolamentari, adottate dal Consiglio Centrale, entrano in vigore solo dopo la ratifica dell'Assemblea dei Delegati.

 

 

Attività, gite ed escursioni

Per ottenere informazioni in merito alle attività del Gruppo SAT Val Cadino e comunicare la propria adesione ad una delle sue iniziative, è sufficiente rivolgersi al nostro staff facendo riferimento alla sezione "Contatti" del sito o telefonando ad uno di questi quattro referenti:

 

Angelo: 334 7530865
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